martedì 12 giugno 2012

Condizione pregiudiziale, seggi consiliari e incertezza del diritto


La nomina di 20 consiglieri di maggioranza, anziché 19 – secondo i consiglieri dell'opposizione della nostra città - è contraria agli indirizzi intrapresi dalla giurisprudenza. Nel Testo unico degli enti locali si specifica che alla maggioranza vada assegnato il 60% dei seggi (cosiddetto “premio di maggioranza”) e ad Asti questa quota corrisponde a 19,2 consiglieri (il 60% di 32).

Tenendo conto di questo dato, una sentenza del Consiglio di Stato (numero 1197) specifica che l’arrotondamento andrebbe effettuato per eccesso, quindi ad Asti dovrebbero essere 20 i consiglieri di maggioranza; ma un pronunciamento successivo sempre del Consiglio di Stato (sentenza 2928 dello scorso 21 maggio) sul caso di Chioggia, specifica invece che non si può danneggiare la minoranza: se si assegnassero 20 consiglieri alla maggioranza, questi risulterebbero essere il 62.5% del consiglio comunale (ben oltre, quindi, la soglia massima del 60%) lasciando alle opposizione solamente il 37.5% dei seggi.

C'è però da fare un'altra considerazione: lo spirito di attribuzione del premio di maggioranza è quello di attribuire alla coalizione con percentuale inferiore al 60% un numero di consiglieri tali da raggiungerlo, questo 60%.

Ipotizziamo infatti il caso limite che una coalizione vincente arrivi, per esempio, al 59,7% e che magari, con il gioco dei quozienti del metodo d’Hondt con ripartizione proporzionale pura (si fa senza premio di maggioranza) a questa percentuale corrispondessero di per sé 20 consiglieri su 32. Però il 59,7% sarebbe meno del 60%, dunque per arrivare al premio di maggioranza si dovrebbe arrivare a quei 19,2 consiglieri. Dunque, secondo la sentenza 2928/2012 del Consiglio di Stato-sezione V, si dovrebbe passare in questo esempio limite, per premio, da 20 a 19 consiglieri. Non sarebbe un bel premio!

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